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SS 284 attenti all'autovelox
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Autore Messaggio
piccolina86mp
Gnomo dei Boschi
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Registrato: Sep 29, 2008
Messaggi: 11
Località: bronte(ct)

InviaInviato: Lun Ago 10, 2009 7:57 am    Oggetto: Rispondi citando

i vigili non possono usarlo,quello che si vede sempre è il tecnico specializzato!cmq si potrebbe richiedere una verifica per vedere se l'autovelox è in regola!deve essere tarato ogni volta che si usa anche in base al tempo atmosferico...quindi...
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moonix
Divino Admin
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Registrato: Aug 17, 2008
Messaggi: 147
Località: Maletto CT

InviaInviato: Lun Ago 10, 2009 9:36 am    Oggetto: Rispondi citando

supercar ha scritto:
si parla di oltre 2.200 multe solo a cittadini brontesi (ben gli sta)


Si, però bisogna guardare le percentuali!!


supercar ha scritto:
invece si vocifera che a maletto un signore che notoriamente non ci risulta che sia un pirata della strada, abbia ricevuto ben 18 multe!! quindi dovrebbe aver perso circa 90 punti!!


Quanti anni di autoscuola servono per recuperarli?? Ma contano a livello pensionistico? aahahahh

supercar ha scritto:
comunque i cartelli ci sono , ne hanno messi veramente tanti in giro,


Ma sono in regola? Molti dicono che sono piccoli rispetto a quello che dice la normativa...


supercar ha scritto:
sarebbe pure interessante qualora si fosse nel dubbio di essere stati intercettati, tornare indietro e verificare sul posto chiamando i carabinieri, se il tizio che sta effettuando i rilievi ha le qualifiche regolari e la corretta taratura del marchingegno fregasoldi... se invece si scopre che dietro c'è qualche ditta che ha preso l'appalto magari affittando al comune le macchinette fregasoldi, allora bisogna verificare un pò di cosette...

suggerirei a tutti di cominciare a fare un pò di fotografie chiare col datario a questi posti di blocco per assicurarci che non facciano carte false e poi verificare se le firme sui verbali corrispondono.... in seguito bisogna recarsi dai vigili e verificare sempre la foto fatta dall'autovelox... forse non serve a nulla, ma se ci sono magagne dietro, potrebbero mostrarsi nervosi... comportamento tipico di chi non ha proprio la coscienza pulita!


Quindi sfruttare l'iniziativa FOTOGRAFIAMOLI


supercar ha scritto:
in alternativa rimane bisogna evitare di farsi beccare


oppure rispettare il limite... e bloccare l'entrata di Bronte!
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piccolina86mp
Gnomo dei Boschi
Gnomo dei Boschi


Registrato: Sep 29, 2008
Messaggi: 11
Località: bronte(ct)

InviaInviato: Lun Ago 10, 2009 9:52 am    Oggetto: normativa autovelox mobili - chiarimenti Rispondi citando

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ramo Trasporti (DPR 08.12.2007, n° 271)
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II


Prot. n° 972663 del 07 agosto 2008

Oggetto: - Segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità.
Richiesta di parere Rif. Prot. n° 14679 del 29.05.2008

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.
L’art. 3 c. 1 lett. b) del DL n° 117/2007, convertito con L. n° 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).
I segnali stradali di cui all’art. 1 c. 1 lett. a) devono essere realizzati secondo quanto disposto dal successivo c. 2; i dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1 lettera c), devono essere realizzati secondo quanto disposto dall’art. 1 c. 4 e installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità; in ogni caso devono essere rispettate le distanze di cui all’art. 2 c. 1, con le precisazioni di cui al successivo c. 2.
Ciò premesso si osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorché non vietata dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata, e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere.
Si richiama, al riguardo, il paragrafo 5.3.3 della Direttiva Ministeriale 24.10.2000 “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”, che stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada, laddove la corretta tecnica di installazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare.
Nel caso in argomento, relativo alle postazioni di controllo temporanee, peraltro, appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei veicoli utilizzati dagli organi di polizia stradale.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

FM/RS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
-------------------------------------

Tanto per ricordare il 142 comma 6 (da VFR italia)

articolo 142, comma 6 e seguenti, riguardante l'impiego di dispositivi misuratori di velocità: autovelox, telelaser e simili.

In base alla normativa attuale la postazione deve essere segnalata con cartelli, fissi o mobili, posti ad una distanza massima di 4 km e ad una minima di 250 metri. I cartelli devono essere in regola colle disposizioni attuali del CdS in merito, ovvero sia ben leggibili da una distanza minima di 80 metri e coperti di pellicola riflettente che ne faciliti la lettura in condizioni di bassa visibilità. Anche i segnali luminosi (come il classico "Polstrada, Controllo Velocità" che appare spesso in autostrada) devono rispettare le stesse norme su posizionamento e visibilità.

La segnalazione va ripetuta dopo ogni incrocio di una certa importanza, indipendentemente dalla distanza.

Sono fuori legge, e quindi portano all'annullamento dell'eventuale verbale, i cartelli non riflettenti, i "fogli volanti", i cartelli di piccole dimensioni non leggibili chiaramente ad una distanza di 80 metri.

Sono di nessun valore i cartelli che recitano ad esempio "Controllo velocità dal km 43,5 al km 73,6", se non accompagnati da cartellonistica a norma di legge.

Il posizionamento dell'autovelox stesso é soggetto a nuove regole. Se collocato all'interno di un'automobile (ad esempio il modello 104) questa deve recare tassativamente i colori d'ufficio; se utilizzato da uomini di pattuglia questi devono essere ben visibili, in divisa di servizio e con eventuali indumenti ad alta visibilità se la situazione lo richiede. In entrambe i casi il velox deve essere posizionato in modo da essere ben visibile a chi arriva: sono esplicitamente proibiti i "cammuffamenti" (ad esempio nascondere l'auto dietro un muretto o il velox dietro un cespuglio), le auto "civetta" e il personale in borghese.

Cosa possiamo fare per difenderci? Beh la soluzione in assoluto migliore sarebbe, in caso di palesi irregolarità, fare intervenire una pattuglia di un altro servizio e fare stendere un verbale. Non tanto per far iniziare "azioni disciplinari" che tanto non portano a nulla, quanto perché quel verbale é una prova legalmente valida ed accettabile nel caso di ricorsi contro verbali elevati in una situazione d'irregolarità..

Purtroppo questo non sempre é possibile, quindi una buona soluzione é fotografare ed annotare la situazione d'irregolarità.

Parcheggiate sempre in modo LEGALE prima di prendere appunti e/o fotografare.

Mi é stato riferito che, mentre la maggior parte delle pattuglie paiono ignorare completamente chi compie queste attività, ci sono stati alcuni casi in cui si é cercato di sequestrare la macchina fotografica. Beh, non possono farlo. Se vogliono provarci insistete perché chiamino una pattuglia di un altro servizio e non muovetevi da lì finché non arrivano i Carabinieri o la Polizia di Stato. Se invece vi chiedono i documenti e scrivono le generalità chiedetele anche voi agli agenti (é loro dovere identificarsi) e fatevi mettere per iscritto che si trattava di un "controllo di routine". NON POSSONO FARVI NULLA.



se ne parla anche qui:
- http://www.piemmenews.it/ViewDocumen...menti_titolo=&
- http://www.comuni.it/servizi/forumbb...fc820d6f50bc32


vi aggiungo il link per il donwload della circolare ricevuta dall'ufficio di p.m.: http://larsen.altervista.org/_alterv..._TRASPORTI.jpg
nb: e' un file doc, scaricatelo cliccando col tasto destro e salvatelo, poi cambiategli l'estensione in .doc... che altervista non mi fa scaricare i link diretti zip o doc...

aggiornamento:
un'altra sentenza della cassazione (quindi vale come una legge giuridicamente) riguardo la visibilita' dei velox:
http://www.repubblica.it/ultimora/24...taglio/3595458
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piccolina86mp
Gnomo dei Boschi
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Registrato: Sep 29, 2008
Messaggi: 11
Località: bronte(ct)

InviaInviato: Lun Ago 10, 2009 10:13 am    Oggetto: Rispondi citando

La Cassazione dice 'basta' agli autovelox utilizzati in maniera scorretta - solo al fine di rispondere alle esigenze di cassa dei comuni e delle società private che hanno in appalto il servizio di rilevamento della velocita - e sottolinea che gli apparecchi devono essere segnalati agli automobilisti almeno 400 metri prima dal punto della loro collocazione. Altrimenti gli stessi autovelox possono venire sequestrati dall'autorità giudiziaria e i titolari della società di rilevamento rischiano l'incriminazione per truffa.
NORMATIVA ITALIANA: La legge italiana prescrive che tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, le ultime disposizioni introdotte dal decreto legge citato impongono l'obbligo di presegnalazione non solo per le postazioni di controllo fisse, ma anche per quelle mobili (i controlli effettuati con il telelaser), perciò anche in caso di contestazione immediata. Restano esclusi dall'obbligo di presegnalazione soltanto i "dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità" (cioè quelli installati a bordo dei veicoli di servizio). In particolare il decreto del 15 agosto 2007, stabilisce dettagliatamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo. Ad esempio è necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km dal luogo di effettivo controllo. Deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati. Inoltre, per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare necessariamente la formula completa "controllo elettronico della velocità" oppure "rilevamento elettronico della velocità" e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati (bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada). Tutte le apparecchiature in uso devono essere debitamente omologate ed approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici: tra i requisiti vi è la chiara visibilità agli automobilisti (in alcuni Stati gli autovelox vengono nascosti o camuffati). All'atto della rilevazione della velocità eccessiva gli agenti di controllo devono intimare l'ALT al veicolo e contestare immediatamente la violazione al conducente salvo le seguenti eccezioni:

* Il Prefetto emana un decreto nel quale sono segnalate le strade in cui, per tasso di incidentalità e condizioni strutturali, non è possibile il fermo del veicolo senza rischi per la sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine.
* Al di fuori di questi tratti stradali, la contestazione immediata è la norma, tranne nei casi, debitamente descritti nell'eventuale verbale, quando il fermo immediato del veicolo del trasgressore metta in pericolo l'incolumità del conducente, degli operatori di Polizia o la sicurezza del traffico.

Comunque, in generale, l'art. 384 del D.P.R. 495/92 autorizza alcuni casi di contestazione differita di infrazioni al Codice della Strada. All'atto della rilevazione, è necessario decurtare dalla velocità rilevata una tolleranza pari al 5% della velocità rilevata (non inferiore a 5 km/h). Se la velocità risultante eccede il limite vigente sulla strada, si applicano le seguenti sanzioni (art 142):

* Per chi supera il limite massimo di non oltre 10 km/h, sanzione amministrativa da 36 e 148 €
* Per chi supera il limite massimo di oltre 10 km/h, ma non di oltre 40 km/h, sanzione amministrativa da 148 a 594 € e decurtazione di 5 punti patente
* Per chi supera il limite massimo di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h,sanzione amministrativa da 370 a 1458 €, decurtazione di 10 punti patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida(identica la sanzione in caso di conducente neopatentato).
* Per chi supera il limite massimo di oltre 60 km/h,sanzione amministrativa da 500 a 2000 €, decurtazione di 10 punti patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 6 a 12 mesi (in caso di conducente neopatentato sospensione da 6 a 12 mesi).

I punti decurtati dalla patente sono raddoppiati nel caso in cui il titolare l'abbia conseguita da meno di 3 anni. Per tutti i conducenti di veicoli indicati alla lettera b),e),g),h),i)e l) del comma 3 art 142 la sanzione è raddoppiata (art.142 c11). Per tutte le sanzioni pecuniarie citate è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta del minimo edittale (la sanzione minima indicata). Per quanto riguarda la durata della sanzione accessoria (sospensione della patente di guida), dipenderà dalla gravità e delle conseguenze dell'infrazione commessa ed è a discrezione del prefetto (solitamente il minimo in assenza di precedenti).

fonte:

http://inserzioneworld.myblog.it/archive/2009/03/16/400-metri-prima.html
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supercar
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InviaInviato: Mar Ago 11, 2009 1:47 am    Oggetto: Rispondi citando

lodevole da parte di tutti la lezione al copia/incolla del codice della strada e delle varie direttive dei trasporti...

io avrei qualche idea attuabile subito

1-non facciamoci beccare (imperativo categorico per non regalare soldi a questi farabutti)
2- ricorriamo in massa per intasare gli uffici preposti
3- segnalare anche con denunce alla procura eventuali anche minimi sospetti di irregolarità
4 - boicottottare Bronte in generale
5 - bloccare il traffico di bronte con iniziative tipo "attraversamento cittadino a velocità lumaca" magari concordando sul sito o con catene di sant'Antonio (al quale è meglio votarsi vista la festa imminente) magari via sms
6 - coinvolgere i nostri amministratori in iniziative di protesta a difesa delle nostre tasche, e per pretendere il rispetto delle regole

7-fotografare i posti di blocco irregolari inviando foto e documentazione alla procura della repubblica
8- chiamare il 112 se si viene minacciati (cosa molto probabile)

avrei anche qualche idea molto meno civile e di sicuro effetto, ma è meglio restare nella legalità almeno per adesso
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piccolina86mp
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Località: bronte(ct)

InviaInviato: Gio Ago 13, 2009 2:06 pm    Oggetto: Rispondi citando

anche io sono stata colpita dalla furia dell'autovelox....mi sentivo quasi esclusa...
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moonix
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InviaInviato: Sab Ago 15, 2009 7:02 pm    Oggetto: Re: Rispondi citando

nessuno è escluso........ Twisted Evil
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